Statuto
Art. 1 (Costituzione e durata)
(1) È costituita un’Associazione culturale denominata “Accademia Italiana di Filatelia e di Storia Postale” che continua la storia dell’Accademia Italiana di Studi Filatelici e Numismatici fondata nel 1975. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Art. 2 (Sede)
(1) La sede dell’Accademia è fissata presso il Segretario pro-tempore.
Art. 3 (Scopo e attività)
(1) L’Accademia è libera, indipendente, apartitica e aconfessionale. Essa opera a carattere volontario, senza finalità di lucro e accoglie studiosi della storia postale e della cultura filatelica. In tali ambiti promuove studi e ricerche con particolare attenzione all’area di lingua italiana favorendone la pubblicazione e la divulgazione in tutte le forme.
(2) L’Accademia dà vita ad una propria rivista intitolata “Storie di posta”, ad un proprio sito internet e ad una presenza sui social media. I rispettivi curatori vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
(3) L’Accademia organizza e se del caso affianca iniziative finalizzate a far conoscere la valenza della storia postale e della cultura filatelica. Si relaziona con analoghe istituzioni presenti all’estero. Fornisce assistenza e consulenza ad Enti e pubbliche Istituzioni.
Art. 4 (Membri)
(1) I membri dell’Accademia si distinguono in effettivi, emeriti e ad honorem.
(2) Gli Accademici effettivi, italiani e stranieri, in numero massimo di quaranta, sono scelti tra i cultori di filatelia e di storia postale che si sono particolarmente distinti per i loro studi e la loro attività, in particolare pubblicistica, e che si impegnano a realizzare attivamente i programmi dell’Accademia.
(3) Ogni candidato è proposto all’Assemblea dal Consiglio Direttivo, che ne avrà valutato insindacabilmente la candidatura presentata da almeno due Accademici e corredata da un suo curriculum. Il candidato sarà ammesso a far parte dell’Accademia se otterrà il consenso, espresso con votazione segreta, di almeno i due terzi degli Accademici presenti all’Assemblea, personalmente o per delega.
(4) Sono nominati Accademici emeriti, su proposta del Consiglio Direttivo, gli Accademici che hanno acquisito particolari meriti nell’ambito dell’Accademia. Essi non sono più compresi nel conteggio dei 40 membri effettivi.
(5) Gli Accademici ad honorem, eletti su proposta del Consiglio Direttivo e senza alcun limite di numero, comprendono personalità, enti e privati che abbiano acquisito titoli di merito e benemerenza verso l’Accademia e, in generale, verso la filatelia e la storia postale italiana.
(6) Gli Accademici emeriti e ad honorem sono esclusi da qualsiasi contributo associativo. Essi possono partecipare alle Assemblee ma senza diritto di voto, e non possono essere eletti a qualsiasi carica associativa.
Art. 5 (Diritti e doveri)
(1) Tutti i membri dell’Accademia hanno il diritto di fregiarsi del titolo “dell’Accademia italiana di filatelia e di storia postale”. Hanno inoltre il diritto di portare particolari distintivi che il Consiglio e l’Assemblea dell’Accademia potranno stabilire.
(2) Gli Accademici effettivi sono tenuti a:
– contribuire alle attività culturali e promozionali dell’Accademia, secondo i programmi messi a punto dal Consiglio Direttivo o concordati durante le Assemblee e in altre occasioni d’incontro;
– partecipare, salvo giustificato impedimento, alle Assemblee e alle riunioni che potranno essere indette dal Consiglio Direttivo in base alle necessità e alle occasioni;
– fornire stimoli e suggerimenti utili al raggiungimento delle finalità culturali e promozionali dell’Accademia;
– osservare le disposizioni del presente Statuto, i regolamenti emanati dagli Organi dell’Accademia e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– rimettere al Collegio dei Probiviri eventuali controversie insorte tra membri o con Organi dell’Accademia e accettarne il responso;
– corrispondere un contributo associativo che potrà essere richiesto dal Consiglio Direttivo, per far fronte a spese straordinarie.
(3) La qualifica di Accademico si perde per dimissioni, inviate per iscritto al Presidente ed accettate dal Consiglio, per radiazione, pronunciata dal Consiglio su proposta del Collegio dei Probiviri, e per decesso del membro.
(4) In caso di cessazione, per qualsiasi causa avvenuta, di appartenenza all’Accademia, l’Accademico cessato e i suoi eredi non potranno pretendere alcuna restituzione delle quote pagate e vantare qualsiasi diritto sul patrimonio dell’Accademia.
Art. 6 (Organi)
(1) Sono Organi dell’Accademia:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio direttivo;
– il Segretario;
– il Collegio dei Probiviri;
– il Collegio dei Revisori dei conti.
(2) I membri degli organi direttivi durano in carica tre anni.
Art. 7 (Assemblea)
(1) L’Assemblea è composta dagli Accademici effettivi (con diritto di voto) e dagli Accademici emeriti e ad honorem (senza diritto di voto) e viene convocata almeno una volta l’anno, per deliberare in ordine all’approvazione del bilancio consuntivo da predisporsi dal Consiglio direttivo e per la nomina delle cariche associative scadute. La convocazione dev’essere spedita, anche in via elettronica, a ciascun Accademico con almeno venti giorni di anticipo e deve contenere la data e il luogo della riunione e l’ordine del giorno.
(2) Con le stesse modalità possono essere convocate Assemblee straordinarie su decisione del Consiglio direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli Accademici effettivi.
(3) Le Assemblee, che potranno svolgersi anche tramite piattaforme elettroniche, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono valide qualunque sia il numero degli Accademici presenti o rappresentati per delega. Ogni Accademico effettivo presente, in regola con il pagamento del contributo, se dovuto, ha diritto a un voto, e ogni Accademico può rappresentare per delega scritta non più di due altri Accademici.
(4) Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza. Le votazioni per le cariche sociali devono svolgersi con voto segreto. Per l’elezione del Presidente è richiesta la maggioranza dei due terzi degli Accademici presenti e rappresentati; se dopo due scrutini non si raggiungesse tale maggioranza, si procederà con una terza votazione a maggioranza semplice. Per gli altri incarichi è richiesta la maggioranza semplice.
(5) Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Art. 8 (Consiglio Direttivo)
(1) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro consiglieri, tre dei quali eletti dall’Assemblea e uno nominato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Vicepresidente e il Segretario dell’Accademia.
(2) Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
– dirigere e amministrare l’Accademia osservando e facendo osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere assembleari;
– vagliare i nomi dei candidati alle diverse categorie da sottoporre all’Assemblea;
– proporre le commissioni per la realizzazione di pubblicazioni, esposizioni, conferenze ecc. e verificarne l'attività;
– approvare la proposta per il bilancio consuntivo, i programmi e le iniziative da sottoporre all’Assemblea e proporre l’entità dell’eventuale quota associativa per spese straordinarie.
(3) Il Consiglio è convocato di norma prima di ogni Assemblea o quando lo ritiene opportuno il Presidente o un terzo dei consiglieri, mediante avviso scritto.
(4) Ogni consigliere ha diritto a un voto, e le delibere sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre componenti. Non sono ammesse deleghe.
(5) Decade dalla carica il consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo. In caso di decadenza o di dimissioni di un consigliere eletto dall’Assemblea gli subentra il primo dei non eletti, mentre il consigliere nominato dal Presidente sarà sostituito da altro Accademico di sua nomina.
Art. 9 (Presidente)
(1) Il Presidente rappresenta l’Accademia a tutti gli effetti. Indice le Assemblee; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dà attuazione alle sue delibere; nomina commissioni, consulenti e rappresentanti dell’Accademia, sentito il Consiglio Direttivo; firma le pratiche e gli impegni verso terzi; cura le relazioni con altri enti, organismi e associazioni.
Art. 10 (Vicepresidente)
(1) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento o per delega dello stesso. In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente convocherà entro sei mesi l’Assemblea che rinnoverà tutte le cariche sociali.
Art. 11 (Segretario)
(1) Il Segretario dell’Accademia sovrintende al buon andamento della normale attività e delle iniziative dell’Accademia; si occupa, in accordo col Presidente, della ricerca dei mezzi finanziari necessari all’Accademia e alle sue iniziative; amministra la cassa sociale e funge da Tesoriere; custodisce gli atti ed i verbali degli organi dell’Accademia e l’Archivio.
Art. 12 (Probiviri)
(1) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri ed è eletto dall’Assemblea. Provvede all’esame e alla soluzione di eventuali controversie insorte fra i membri, o tra questi e gli Organi direttivi dell’Accademia, e alla istruzione di provvedimenti a carico di membri dell’Accademia, formulando proposte da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno un Presidente.
Art. 13 (Revisori dei conti)
(1) Al Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri ed eletto dall’Assemblea, è affidato il controllo sulla gestione economica dell’Accademia. Il Collegio dei Revisori dei conti nomina al proprio interno un Presidente.
Art. 14 (Modifiche dello Statuto e cessazione)
(1) Eventuali modifiche allo Statuto, così come lo scioglimento dell’Accademia, dovranno essere deliberate da un’Assemblea straordinaria, con l’approvazione di due terzi dei membri presenti e rappresentati. In caso di cessazione la stessa As-semblea stabilirà in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di enti o associazioni che svolgano attività analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Art. 15 (Disposizioni finali)
(1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Thomas Mathà Roberto Monticini
Approvato dall’Assemblea straordinaria a Roma il 24.3.2023